Come funziona, nella realtà, lo sconto di pena per buona condotta

Se ne parla e se ne riparla. Siccome qui a CN ci sembra che ci sia molta confusione, vediamo di mettere ordine, anche perchè i politici non è che aiutino, pur di portare acqua al loro mulino. Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, al forum Ansa su Facebook, poche ore fa ha detto: “Noi ormai abbiamo uno sconto di pena automatico di 45 giorni ogni sei mesi di reclusione”. E’ vero?

  • Cosa dice la legge. La legge sull’Ordinamento penitenziario (L. 354 del 26 luglio 1975) recita all’articolo 54 che: “Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata”. E’ la cosiddetta “liberazione anticipata”, che esiste da 30 anni (gli iniziali 20 giorni sono diventati 45 giorni nel 1986, con la Legge Gozzini (L. 663 del 10 ottobre 1986, art. 30).
  • Cosa significa? Che lo sconto non è affatto automatico. Non è il regalo che si fa a tutti. E’ necessaria la buona condotta e ci vuole una richiesta presentata per iscritto dal detenuto o dal suo difensore. Quindi innanzitutto c’è un requisito di fondo, che il detenuto non può autocertificarsi da solo. Personalmente abbiamo conosciuto anche detenuti che, pur avendone diritto, non se ne sono avvalsi. Tra l’altro, uno dei requisiti che agevolano il detenuto è l’aver partecipato alle attività lavorative: cosa che non è possibile in tutti gli istituti di pena, quindi solo per una piccola parte dei detenuti stessi.
  • Chi decide? Il Magistrato di Sorveglianza in prima istanza e il Tribunale di Sorveglianza in caso di ricorso (lo compongono: due magistrati ordinari; due esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, o docenti di scienze criminalistiche), con un’ ordinanza. Il Magistrato valuta ogni 6 mesi come sta andando il detenuto sulla base delle osservazioni che gli pervengono dall’Istituto di pena. Il Pm può opporre parere contrario e motivato e quindi far ridiscutere il caso.
  • Ma a che serve la liberazione anticipata? A far stare buoni i detenuti. E’ un po’ come dire: ecco il premio se fai il bravo. Ad avere una popolazione carceraria che non crea casini, ma non solo; anche e sopratutto, che collabora al percorso rieducativo, come è nello spirito delle misure alternative alla detenzione (e quindi della Gozzini stessa), il che è utile sia per l’amministrazione penitenziaria sia per il detenuto stesso.
  • In cosa sbaglia Giorgia Meloni? Riduce tutto a un automatismo che non c’è. Se ci fosse, il senso della norma sarebbe stravolto, perché non è nata e non viene applicata per questo, per fare cioè un favore a tutti.

di Fabio Sanvitale